CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. 2. Secondo l’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC, con l’entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.