{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-88_2013-06-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115789&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f05ae1b044884c7958f75b68d025c4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.06.2013 9.2013.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adeguamento al nuovo diritto:\rSecondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. 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L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Secondo l’art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC, con l’entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.\nIl nuovo diritto prevede che le misure ufficiali a protezione dell’adulto devono sottostare in modo particolare ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Secondo l’art. 389 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; 2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (cpv. 1). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea (cpv. 2).\n3. Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC. Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.\nQuanto alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).\n4. Nella decisione del 4 febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha richiamato la decisione di interdizione del 18 dicembre 2008 e, sulla base di questa, ha istituito una curatela generale, nominando in fine un curatore, facente parte dell’Ufficio delle curatele (già Ufficio del tutore ufficiale).\nLa decisione di interdizione dell’Autorità di vigilanza – risalente come detto al 18 febbraio 2008 e divenuta definitiva il 3 giugno 2009 con la decisione del Tribunale federale – si basava unicamente su dei rapporti della Clinica psichiatrica __________ relativi all'interessato al momento delle sue dimissioni. Nessuna perizia è mai stata possibile a causa delle resistenze di RE 1. A seguito di quella decisione la Commissione tutoria si è messa alla ricerca di un tutore che si occupasse del caso, ricerca che si è conclusa solo a fine 2012, quando, con e-mail del 21 dicembre 2012, il signor CUR 1 dell’Ufficio del tutore ufficiale comunicava la sua disponibilità ad assumere il mandato (cfr. anche scritti CTR/Ufficio Tutore ufficiale 23.06.09, 15.10.10, 12.04.11). La nomina da parte dell'Autorità di protezione è poi giunta con la decisione qui oggetto di impugnativa.\n5. Se è pur vero che con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezine dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale, va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, Tit. Fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77)."}