{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-88_2013-06-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115789&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f05ae1b044884c7958f75b68d025c4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.06.2013 9.2013.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adeguamento al nuovo diritto:\rSecondo l'art. 14 cpv. 2 Tit. 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CC le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nLeoni Romelli |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale |\ngiudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’1° febbraio 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. In data 20 agosto 2007 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) inoltrava all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) un'istanza d’intervento nei confronti di RE 1, allegando alla stessa lo scritto 20 aprile 2007 della Clinica psichiatrica __________ e il certificato medico del 4 luglio 2007 del dr. med. G__________ M__________. In entrambi i documenti si attestava il bisogno di protezione del signor RE 1.\nB. Nelle proprie osservazioni 4 settembre 2007 all’istanza della Commissione tutoria, RE 1 comunicava di opporsi all’istituzione di una tutela nei suoi confronti, sostenendo la mancanza dei presupposti.\nC. Con decisione 16 ottobre 2007, l’Autorità di vigilanza sulle tutele conferiva mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’allestimento di una perizia nei confronti di RE 1.\nD. Dopo che RE 1 non si era presentato alla convocazione – regolarmente intimatagli dal Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS) – il 27 novembre 2007 l’Autorità di vigilanza faceva obbligo allo stesso, con la comminatoria dell’art. 34 cpv. 3 c) LPamm, di comparire presso il SPS in data 6 dicembre 2007.\nE. La mancata comparizione di RE 1 davanti al SPS ha provocato il 29 gennaio 2008 la sua traduzione forzata presso la Clinica psichiatrica __________, per ordine dell'Autorità di vigilanza, allo scopo di eseguire la perizia.\nF. Nemmeno con le summenzionate modalità è stato possibile eseguire una perizia (cfr. scritto 6 febbraio 2008 del SPS). Il paziente è quindi stato dimesso dalla Clinica psichiatrica __________. La Commissione tutoria il 21 febbraio 2008 ha di nuovo invitato il SPS a voler ancora tentare di effettuare la perizia.\nG. L’11 aprile 2008 il SPS segnalava alla Commissione tutoria che RE 1 non si era presentato nemmeno agli ulteriori appuntamenti fissati per i giorni 28 febbraio, 11 marzo e 10 aprile 2008 e neppure aveva preso contatto con il Servizio. Evidenziava inoltre problemi sia economici che personali dell’interessato.\nH. Considerato il fallimento dei tentativi di effettuare una perizia, la Commissione tutoria il 30 aprile 2008 istava presso l’Autorità di vigilanza per l'interdizione di RE 1.\nI. Sulla base del certificato medico 12 maggio 2008 della dr.ssa P__________, la Commissione tutoria, in data 13 giugno 2008, ha deciso la privazione della libertà a scopo di assistenza, con conseguente ricovero di RE 1 presso la Clinica psichiatrica __________ e incaricava quest’ultima di eseguire una perizia.\nL. RE 1 è stato tradotto in Clinica il 28 giugno 2008. È tuttavia fuggito dalla stessa il 12 luglio 2008, come risulta dal rapporto del 22 agosto 2008 del Direttore medico della Clinica, dr. __________ – trasmesso alla Commissione tutoria – a cui erano allegate le lettere di dimissione dei due precedenti ricoveri, una del 16 maggio 2007 e l’altra del 13 febbraio 2008.\nM. Alla convocazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele nell’ambito della procedura di interdizione per l’8 ottobre 2008, RE 1 il 3 ottobre 2008 rispondeva per scritto chiedendone l’annullamento, al fine di poter visionare gli atti.\nN. L’8 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza ha sentito la madre dell’interessato. Dalla sua audizione è emersa tutta la sua preoccupazione per la situazione del figlio e la necessità indiscutibile di un aiuto per il medesimo.\nO. Ad un’ulteriore convocazione per il 4 dicembre 2008 RE 1 ha ribadito di non voler dar seguito, chiedendo di non esser più perseguitato dalle autorità, poiché non vi era – a suo dire – nessun fondamento per una domanda di interdizione.\nP. Il 18 dicembre 2008 l’Autorità di vigilanza ha accolto la domanda di interdizione nei confronti di RE 1 sulla base dell’art. 369 vCC.\nQ. Contro la summenzionata decisione RE 1 ha interposto appello alla prima Camera civile del Tribunale d’appello in data 16 gennaio 2009. L'appello è stato dichiarato irricevibile il 3 marzo 2009 per mancanza di motivazioni.\nR. Contro quest’ultima sentenza, RE 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile il 3 giugno 2009 non essendo stato versato l’anticipo sulle spese.\nS. Il 1. gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dell’adulto e dei minori, di conseguenza, l’Autorità di protezione (subentrata alla Commissione tutoria), con decisione del 1° febbraio 2013, ha adeguato la misura di protezione nei confronti di RE 1 al nuovo diritto federale, istituendo a suo carico una curatela generale a norma dell’art. 398 CC e nominando quale curatore il signor CUR 1 dell’Ufficio delle curatele.\nT. Contro quest’ultima decisione RE 1 ha interposto l'11 febbraio 2013 reclamo alla Camera di protezione. In data 18 febbraio 2013 e il 28 febbraio 2013 RE 1 ha completato il proprio gravame con nuove osservazioni. Con successivi scritti 19 e 27 marzo 2013, riferendosi al reclamo, ha invece sollevato questioni relative al pagamento delle sue pigioni di febbraio e marzo 2013.\nU. Nelle proprie osservazioni del 25 marzo 2013, l'Autorità di protezione ha proposto di dichiarare irricevibili i reclami di RE 1, subordinatamente di respingerli per quanto ricevibili."}