Nel caso in esame, CV 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta, chiamata ad esprimersi in merito all’istanza ed alla richiesta di provvedimenti cautelari, ha dovuto fare capo ad un legale. Vista la situazione e la documentazione prodotta (certificato municipale del 15.05.2013) l’assistenza giudiziaria può essere concessa. In ragione dell'ampia soccombenza, la convenuta – a norma dell'art. 26 cpv. 4 CArap) – sarà tuttavia tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher, L'enfant en droit intermational privé, Ginevra 2002, n. 452 pag. 156), non coperte dall'assistenza giudiziaria (art. art. 118 cpv.