Si tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia in Norvegia riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM. 7. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali.