4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale e all’Ufficio famiglie e minorenni di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore in Norvegia, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia in Norvegia riconducendosi a mera speculazione.