Va tuttavia tenuto conto del fatto che in quel luogo la minore non ha più un alloggio e che di conseguenza il termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto a 60 (sessanta) giorni, CV 1 dovendo ritrovare un’abitazione per se e per la figlia. L’istanza del padre, di ordinare il rientro entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di rimpatrio, comunicando prima della partenza al padre l’indirizzo esatto della bambina in Norvegia, può pertanto essere accolta solo parzialmente. Deve essere data priorità ad un ritorno volontario.