c. Quanto all’organizzazione pratica, anche l’istante sostiene di poter riattivare in Norvegia la richiesta di iscrizione della figlia all’asilo, mentre si è dichiarato disposto ad occuparsi della figlia per quanto riguarda le cure e l’accudimento, disponendo ancora di un congedo parentale di 2 mesi. Inoltre, si è proposto di trovare eventualmente un appartamento alla convenuta e di coprire le spese di mantenimento di PI 1 (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 7 e 8). d. In relazione alle procedure penali che aveva attivato l’istante contro la convenuta, come visto sono state tutte archiviate, ciò che pone quindi la madre al riparo da qualsiasi problema in tal senso (cfr.