L’assunzione di queste prove risulta essere irrilevante ai fini del presente giudizio, non sussistendo dubbi circa le capacità di entrambi i genitori di salvaguardare gli interessi della bambina (e nemmeno sui loro ruoli e motivazioni). L’ascolto del Console italiano a Lugano – e il richiamo del suo incarto – non ha per altro alcuna utilità giuridica considerato che non egli non risulta avere competenza in materia e nemmeno consta a questo Tribunale che egli abbia svolto “accertamenti di natura ambientale”. 6.3.3. Nel caso in esame, i presupposti dell’art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell’art. 5 LF-RMA non risultano essere adempiuti.