Così come, se la relazione era già finita, i due genitori non si sarebbero scambiati immagini di giochi da comprare ad PI 1 (cfr. e-mails del 22 maggio 2012), con il chiaro riferimento di CV 1 di acquistarli all’Ikea in Norvegia (“:D se li vende l’Ikea… perdonami… ma non mi spacco a portarli da qui!” – email 22.05.2012 ore 7:18 AM) e quindi a rientrare dopo la cerimonia di consegna del dottorato. Per i motivi illustrati, è dunque escluso che IS 1 abbia provocato la rottura della relazione con CV 1 e acconsentito o assentito a posteriori – neppure per atti concludenti – al trasferimento in Svizzera della bambina e al mancato ritorno in Norvegia (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).