Non è quindi affatto vero, come invece pretende la convenuta, che la relazione si sia conclusa con il messaggio dell’8 maggio 2012 per esclusiva volontà di IS 1. Se così fosse stato CV 1 non avrebbe, successivamente messaggiato l’ex compagno, affermando quanto appena riportato. E nemmeno avrebbe risposto “vorrei ricordarti che abbiamo preso appuntamento il 18 o 20… te ne sei già dimenticato?” (e-mail del 24 maggio 2012 di CV 1 a IS 1, ore 4:32 PM). Così come, se la relazione era già finita, i due genitori non si sarebbero scambiati immagini di giochi da comprare ad PI 1 (cfr.