Appurato un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).