Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato – al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e, per finire, la Svizzera – da entrambi i genitori, quindi anche dal padre. Ne consegue che, in virtù della sezione 40 della Legge norvegese già citata, senza il consenso del padre, la madre non poteva pertanto trasferire il luogo di residenza della figlia in un paese estero. 6. Appurato un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato del minore (art. 12 cpv.