M, pag. 2). Ciò che, come risulta dagli atti, è il caso (cfr. doc. B, C, D, e F). Siccome i genitori di PI 1 convivevano insieme in Norvegia, essendo iscritti al medesimo indirizzo sul registro della popolazione (doc. M), secondo il diritto materiale del luogo di residenza della bambina essi ne detenevano congiuntamente l’autorità parentale. Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato – al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e, per finire, la Svizzera – da entrambi i genitori, quindi anche dal padre.