L), IS 1 e CV 1, “essendo genitori conviventi, detengono l’autorità parentale congiunta sui bambini nati dalla loro relazione” (Sezione 35) ed hanno di conseguenza il medesimo diritto di prendere le decisioni per la figlia (sezione 30). Va ancora rilevato che il Ministero della giustizia norvegese e pubblica sicurezza, rivolgendosi all’Ufficio federale della giustizia, unità di diritto internazionale privato a Berna, ha precisato che per “conviventi” a norma della citata “Legge sull’infanzia Norvegese, sezione 35, paragrafo 2” si intende “che entrambi i genitori siano registrati allo stesso indirizzo di residenza nel Registro della popolazione Norvegese” (cfr. doc. M, pag. 2).