In virtù dell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare, quale unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA). 2. Il Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA).