{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4711103&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:28:12", "Checksum": "9e9a8f19edb9fd1aba71f7d7deeda1d7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\n7. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del l'8 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato).\nNel caso in esame, CV 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta, chiamata ad esprimersi in merito all’istanza ed alla richiesta di provvedimenti cautelari, ha dovuto fare capo ad un legale. Vista la situazione e la documentazione prodotta (certificato municipale del 15.05.2013) l’assistenza giudiziaria può essere concessa.\nIn ragione dell'ampia soccombenza, la convenuta – a norma dell'art. 26 cpv. 4 CArap) – sarà tuttavia tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher, L'enfant en droit intermational privé, Ginevra 2002, n. 452 pag. 156), non coperte dall'assistenza giudiziaria (art. art. 118 cpv. 3 CPC).\nAnche la minore va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, da parte della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1.\nLa nota professionale del mediatore chiamato a tentare la conciliazione delle parti è stata tassata con decisione separata.\n8. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).\nQuanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il ritorno della figlia PI 1 a T__________ (Norvegia) entro 60 (sessanta) giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.\n2. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) è incaricato di organizzare il ritorno volontario della minore, in particolare di:\n2.1. stabilire, d'intesa con CV 1, la data e le modalità del ritorno di PI 1 – entro il termine di cui al dispositivo n. 1 – a T__________, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia;\n2.2. restituire alla madre – nel giorno fissato per il ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei, del treno ecc…);\n2.3. accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 a T__________;\n2.4. allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di cui ai dispositivi n. 2.1., 2.2 e 2.3.\n3. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM.\n4. Non si riscuotono né tasse né spese. Vista l'ampia soccombenza della convenuta, essa è tenuta a versare a IS 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.\n5. CV 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PR 2, L__________.\n6. PI 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte della curatrice di rappresentanza, avv. CURA 1, L__________.\n7. Notificazione:\nComunicazione\n-\n-\nPer la Camera di protezione del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}