{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nLa madre ha inoltre dichiarato durante l’udienza del 6 maggio 2013 che, nel caso in cui questa Camera decidesse il rientro di PI 1 in Norvegia, essa vi si trasferirebbe con la figlia. In tal caso, non si può supporre che si troverebbe in condizioni più difficili che in Svizzera. CV 1 potrebbe cercare attivamente un’attività professionale. Per altro giova anche osservare che la convenuta ha rivelato a questa Camera che ella ha la possibilità concreta di trovare un impiego nei pressi di G__________ (Francia) e di trasferire in tale luogo la sua residenza, portando con sé la bambina, se l'istanza di rientro in Norvegia verrà respinta (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 9). A mente di questa Camera in tal caso non si potrebbe ritenere che ella avrebbe in quel paese migliori conoscenze o sostegni, ragione per la quale l’obbligo di riportare PI 1 in Norvegia non può essere considerato più gravoso di una tale eventualità.\nb. Dal rapporto 6 maggio 2013 della curatrice di PI 1 – avv. CURA 1 – risulta che la bambina abbia relazioni buone sia con la madre che con il padre, che, per ammissione della madre, quando vivevano insieme accudiva personalmente la figlia, cambiandola, nutrendola e giocando con lei.\nI buoni rapporti sono confermati pure dalle operatrici di C__________, che nel loro resoconto 8 maggio 2013 hanno constatato che il padre ha buone capacità nel distrarre la figlia e rassicurarla quando è in difficoltà nel congedarsi dalla madre e che la bimba e il padre rientrano tranquilli e sereni dal diritto di visita.\nc. Quanto all’organizzazione pratica, anche l’istante sostiene di poter riattivare in Norvegia la richiesta di iscrizione della figlia all’asilo, mentre si è dichiarato disposto ad occuparsi della figlia per quanto riguarda le cure e l’accudimento, disponendo ancora di un congedo parentale di 2 mesi. Inoltre, si è proposto di trovare eventualmente un appartamento alla convenuta e di coprire le spese di mantenimento di PI 1 (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 7 e 8).\nd. In relazione alle procedure penali che aveva attivato l’istante contro la convenuta, come visto sono state tutte archiviate, ciò che pone quindi la madre al riparo da qualsiasi problema in tal senso (cfr. lettera del 16 maggio 2013 dell’Ufficio federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma l’archiviazione dei procedimenti a carico di CV 1).\ne. In definitiva, nulla fa quindi presupporre a questa Camera che un rientro di PI 1 in Norvegia possa porla in una situazione di grave rischio che sia esposta ad un pericolo fisico o psichico, ovvero la ponga altrimenti in una situazione intollerabile.\nAl contrario, le verrebbe garantito un regolare contatto con il padre, che non potrebbe che giovare al suo benessere.\n6.4. Alla luce di quanto sin qui detto, non si scorgono estremi per rifiutare il rientro di PI 1 in Norvegia.\nVa tuttavia tenuto conto del fatto che in quel luogo la minore non ha più un alloggio e che di conseguenza il termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto a 60 (sessanta) giorni, CV 1 dovendo ritrovare un’abitazione per se e per la figlia.\nL’istanza del padre, di ordinare il rientro entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di rimpatrio, comunicando prima della partenza al padre l’indirizzo esatto della bambina in Norvegia, può pertanto essere accolta solo parzialmente.\nDeve essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) va incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d'intesa con CV 1, la data e le modalità del ritorno di PI 1 a T__________, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia; restituire alla madre – nel giorno stabilito per il ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei, del treno ecc…); accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 a T__________; allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione dell'UFaM.\nIl padre ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l’art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale e all’Ufficio famiglie e minorenni di aiutare l’Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore in Norvegia, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso di una misura d’esecuzione prematura, l’ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia in Norvegia riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un’evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM."}