{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nL’art. 5 LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).\nCon questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).\nIl menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).\n6.3.2. In questo contesto, la convenuta, all’udienza del 6 maggio 2013 dinnanzi a questa Camera, ha chiesto di allestire una perizia socio-ambientale tesa “ad accertare la situazione” in caso di rientro della piccola in Norvegia e “il ruolo e le motivazioni dei due genitori”. Essa ha pure postulato l'audizione del Console __________ presso il Consolato italiano di Lugano e il richiamo dell’intero incarto dal medesimo Consolato che avrebbe, a suo dire, svolto degli accertamenti di natura ambientale.\nL’assunzione di queste prove risulta essere irrilevante ai fini del presente giudizio, non sussistendo dubbi circa le capacità di entrambi i genitori di salvaguardare gli interessi della bambina (e nemmeno sui loro ruoli e motivazioni). L’ascolto del Console italiano a Lugano – e il richiamo del suo incarto – non ha per altro alcuna utilità giuridica considerato che non egli non risulta avere competenza in materia e nemmeno consta a questo Tribunale che egli abbia svolto “accertamenti di natura ambientale”.\n6.3.3. Nel caso in esame, i presupposti dell’art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell’art. 5 LF-RMA non risultano essere adempiuti.\na. Questa Camera non reputa verosimili gli argomenti della madre, che sostiene che non si può pretendere un suo rientro in Norvegia, dove non ha parenti o conoscenti, non conosce la lingua, non ha un tessuto sociale che la accolga e avrebbe grosse difficoltà a reperire un lavoro. Al contrario, come già indicato in precedenza, risulta che in Norvegia la convenuta ha già soggiornato per alcuni mesi, nei quali ha anche lavorato. Emerge dagli atti che essa conosce molto bene la lingua inglese, il cui uso è molto diffuso in Norvegia. Quanto alla grande specializzazione – a cui fa riferimento sostenendo che le impedirebbe di reperire un’attività professionale – certamente non l’aiuta maggiormente in Ticino, dove probabilmente le possibilità di trovare un lavoro idoneo sono addirittura inferiori, visto i suoi trascorsi professionali. Infatti, risulta dagli atti che CV 1 ha lavorato per il __________ Norvegese per la ricerca (cfr. risposta, pag. 2), è stata impiegata a T__________ dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 (cfr. doc. 5) e addirittura aveva ricevuto un’offerta di lavoro il 18 giugno 2012 (doc. 37)."}