{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nCerto, dal messaggio dell'8 maggio 2012, ore 12.02 AM, nel quale l'istante scriveva in particolare “mi dispiace sinceramente che le cose siano andate male tra noi. Io ci avevo veramente creduto, avevo creduto nella nostra famiglia e in quello che avremmo potuto costruire insieme. Purtroppo, come hai detto tu, siamo cane e gatto, e veramente non andiamo d'accordo. Non mi sembra neanche più una questione di colpe, di chi ha iniziato cosa. Ci siamo trovati in una spirale di eventi che non siamo riusciti a controllare e soprattutto, di cui ne abbiamo visto le conseguenze. Ormai mi sembra troppo tardi per tornare in dietro”, si può ricavare volontà dell'istante di porre fine alla relazione con la convenuta. L'e-mail in oggetto è tuttavia stato seguito da uno scambio di messaggi tra CV 1 e IS 1 che smentisce tale conclusione.\nIn particolare, in uno dei messaggi successivi dell'8 maggio 2012, ore 6.36 PM, IS 1 ha in un primo momento ricordato quanto lei (CV 1) gli aveva detto prima di partire, ossia che la pausa di 3 mesi avrebbe “permesso di svaporare le incazzature reciproche e avrebbe permesso di poter ragionare in modo razionale su quello che era successo con la promessa di riparlarne una volta tornata a T__________”. Nel medesimo messaggio egli ha evidenziato che “Dai discorsi che mi hai fatto ieri, da cose che mi hai detto altre volte, mi sembra chiaro che per te la nostra relazione fosse già finita. Dopo l’ultima discussione di ieri non ho potuto fare altro che constatare la tua volontà di chiudere con me, a questo punto ti ho risposto di conseguenza”.\nIn seguito le parti si sono scambiate altri messaggi nei quali si sono chiesti reciproci chiarimenti. In particolare CV 1 ha chiesto di capire “1) potresti elencare tutto quello che dovrei rivedere?\n2) per favore spiegami anche cosa significa per te 'rimetterti in gioco' ed elenca cosa faresti per farlo\" (e-mail del 9 maggio 2012, ore 8:19 PM).\nIS 1 ha risposto (e-mail del 9 maggio 2012, ore 8:59) che visto che la decisione era stata presa perché fosse un “momento di riflessione ed esame di coscienza” egli un esame lo aveva eseguito ed aveva capito i propri errori ma pure quelli della compagna, alla quale ha rimproverato di non aver sufficientemente espresso il suo amore, di averlo sempre criticato per qualsiasi cosa avesse fatto e che non le fosse andata bene, di non avere mai espresso stima nei suoi confronti, facendolo sentire inutile, di aver detto che gli faceva schifo sbattendogli la porta in faccia, di avergli più volte riferito di non voler più stare con lui e quando era in Norvegia di aver ripetuto in più occasioni di volersene andare. Dal canto suo, IS 1 ha invece sostenuto di avere capito i rimproveri espressi dalla compagna, che ha ritenuto tuttavia falsi (non essersi preso cura di lei, non averla sostenuta economicamente, averla abbandonata). Egli ha poi precisato di aver compreso di aver sbagliato nel non aver capito l’esigenza di lei di uscire di più.\nNessuna risposta è seguita da CV 1 a quest'ultimo messaggio, ma in un messaggio 16 maggio 2012 ore 4:48 PM ella ringrazia IS 1 per un “mazzo di fiori stupendo”, mentre lui il 24 maggio 2012 (mail ore 9:58) sostiene “penso che abbiamo seriamente bisogno di un aiuto esterno. Vedo in giro dove si può andare per avere delle sessioni di terapia di coppia, spero che ci possa aiutare e spero che tu sia d’accordo su questa strada”.\nNon è quindi affatto vero, come invece pretende la convenuta, che la relazione si sia conclusa con il messaggio dell’8 maggio 2012 per esclusiva volontà di IS 1. Se così fosse stato CV 1 non avrebbe, successivamente messaggiato l’ex compagno, affermando quanto appena riportato. E nemmeno avrebbe risposto “vorrei ricordarti che abbiamo preso appuntamento il 18 o 20… te ne sei già dimenticato?” (e-mail del 24 maggio 2012 di CV 1 a IS 1, ore 4:32 PM). Così come, se la relazione era già finita, i due genitori non si sarebbero scambiati immagini di giochi da comprare ad PI 1 (cfr. e-mails del 22 maggio 2012), con il chiaro riferimento di CV 1 di acquistarli all’Ikea in Norvegia (“:D se li vende l’Ikea… perdonami… ma non mi spacco a portarli da qui!” – email 22.05.2012 ore 7:18 AM) e quindi a rientrare dopo la cerimonia di consegna del dottorato.\nPer i motivi illustrati, è dunque escluso che IS 1 abbia provocato la rottura della relazione con CV 1 e acconsentito o assentito a posteriori – neppure per atti concludenti – al trasferimento in Svizzera della bambina e al mancato ritorno in Norvegia (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).\n6.3. Resta da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).\n6.3.1. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3)."}