{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\n5.3. In virtù del diritto norvegese “[Act No. 7 of 8 April 1981 relating to Children and Parents (The Children Act)]” (cfr. doc. L), IS 1 e CV 1, “essendo genitori conviventi, detengono l’autorità parentale congiunta sui bambini nati dalla loro relazione” (Sezione 35) ed hanno di conseguenza il medesimo diritto di prendere le decisioni per la figlia (sezione 30). Va ancora rilevato che il Ministero della giustizia norvegese e pubblica sicurezza, rivolgendosi all’Ufficio federale della giustizia, unità di diritto internazionale privato a Berna, ha precisato che per “conviventi” a norma della citata “Legge sull’infanzia Norvegese, sezione 35, paragrafo 2” si intende “che entrambi i genitori siano registrati allo stesso indirizzo di residenza nel Registro della popolazione Norvegese” (cfr. doc. M, pag. 2). Ciò che, come risulta dagli atti, è il caso (cfr. doc. B, C, D, e F).\nSiccome i genitori di PI 1 convivevano insieme in Norvegia, essendo iscritti al medesimo indirizzo sul registro della popolazione (doc. M), secondo il diritto materiale del luogo di residenza della bambina essi ne detenevano congiuntamente l’autorità parentale. Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato – al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e, per finire, la Svizzera – da entrambi i genitori, quindi anche dal padre. Ne consegue che, in virtù della sezione 40 della Legge norvegese già citata, senza il consenso del padre, la madre non poteva pertanto trasferire il luogo di residenza della figlia in un paese estero.\n6. Appurato un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).\n6.1. L'esercizio di fatto del diritto di custodia anche da parte di IS 1 al momento della partenza della piccola PI 1 dalla Norvegia non è contestato. Dagli atti emerge del resto che IS 1 e CV 1, nel periodo in cui hanno convissuto assieme in Norvegia, hanno condiviso gli oneri di accudimento della figlia, pur con una predominanza della madre, a motivo dell'impegno lavorativo extra domestico del padre (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 4 in basso).\n6.2. CV 1 sostiene di non essere fuggita dalla Norvegia e che – a seguito della rottura intervenuta tra le parti dopo la partenza – il mancato rientro in Norvegia era “la logica conseguenza di una relazione che non esisteva più” (risposta 25 marzo 2013, pag. 5 verso il basso). Spiega che la sua partenza era stata concordata con IS 1 per permetterle di “trascorrere un po' di tempo” con la sua famiglia “in Svizzera, in Italia” e con sua sorella “negli Stati Uniti”; il programma originario però si sarebbe “sviluppato purtroppo in maniera molto diversa” e, subito dopo la sua partenza dalla Norvegia, la loro relazione si sarebbe “deteriorata repentinamente e irreparabilmente” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 12 verso il mezzo). Secondo la convenuta, l'8 maggio 2012, quando lei si trovava a Philadelphia da sua sorella, IS 1 le avrebbe “chiaramente ed inequivocabilmente scritto via e-mail” che la loro “relazione era finita” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 12 in basso). In simili circostanze era pertanto, a suo dire, normale poter tornare a vivere in Svizzera dove ha i propri genitori che permettono a lei e ad PI 1 “un armonioso ambiente di vita”; né si può, a suo dire, pretendere che, “per attendere che il padre eserciti il proprio diritto di visita nei confronti della figlia”, la madre “abbia a rinunciare alla propria carriera professionale” (risposta 25 marzo 2013, pag. 6 in basso). All'udienza del 6 maggio 2013, CV 1 ha poi informato la Camera di aver ricevuto un'offerta di lavoro “nei pressi di G__________ in Francia” che ha deciso di “tenere in sospeso in attesa dell'esito di questa procedura” e che “in caso di accettazione della proposta porterebbe con se la bambina” (verbale 6 maggio 2013, pag. 9 verso l'alto).\n6.2.1. Le argomentazioni di CV 1 non hanno pertinenza alcuna con l'applicazione delle eccezioni previste dall'art. 13 CArap, che, per altro, ripetutamente invoca ( risposta 25 marzo 2013, pag. 10 verso il basso e pag. 13 verso il mezzo; verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 4 in alto e pag. 11 verso il basso).\n6.2.2. Va detto, comunque, che, diversamente da quanto sostiene CV 1, dagli atti non risulta che il rapporto con IS 1 sia stato troncanto definitivamente da quest'ultimo con un suo messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2012 e che la logica conseguenza di tale separazione era quella di non rientrare in Norvegia con la bambina."}