{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nCerto, i conflitti tra i conviventi non sono mancati e sono, per altro, ammessi anche da IS 1 (cfr. verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 6 nel mezzo). I disaccordi e i conflitti tra le parti ancora non stanno a significare la mancanza di volontà di costruire un rapporto di convivenza e di mantenerlo nel tempo. Prova ne è che le parti – prima della partenza della convenuta nel marzo 2012 - avevano preso contatto con un consultorio famigliare in Norvegia, fissando un appuntamento dopo il rientro di CV 1 previsto per il 18 giugno 2012 (cfr. verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 7 nel mezzo). La volontà di continuare la vita comune in Norvegia facendo capo all'aiuto di un consultorio traspare del resto in modo chiaro dai messaggi mail che istante e convenuta si sono scambiati il 24 maggio 2012, prima della data di rientro in Norvegia di CV 1 e della figlia, che era stata fissata di comune accordo per la metà del mese di giugno (cfr. doc. LL, e-mail della convenuta del 24 maggio 2012, ore 4:32 PM).\nMa c'è di più. Dai messaggi di posta elettronica che i genitori si sono scambiati il 22 maggio 2012 a proposito di giochi da acquistare per PI 1 – nei quali hanno espresso le loro opinioni relativamente alla scelta di alcuni oggetti – risulta che la madre non aveva intenzione di portare oggetti pesanti dagli Stati Uniti alla Norvegia, visto che poteva comperare gli stessi oggetti all'Ikea (\"se li vende l'ikea… perdonami… ma non mi spacco a portarli da qui!\"). Peraltro, i toni dei medesimi messaggi sono piuttosto amichevoli, non di persone i cui rapporti sono ormai inconciliabili e che hanno deciso di non continuare a vivere insieme. Quindi, come si dirà anche sotto (consid. 6.2., 6.2.1., 6.2.2.) dai predetti messaggi non traspare di certo che vi sia stato un qualsivoglia accordo per atti concludenti alla rottura del rapporto e al non rientro di CV 1 e di PI 1 in Norvegia.\n4.4. Da quanto sopra esposto, risulta in modo chiaro e inequivocabile che il luogo di residenza abituale dei genitori e di PI 1, al momento in cui CV 1 il 20 marzo 2012 è partita, era T__________ in Norvegia.\n5. Essendo accertato che la residenza abituale della bambina al momento del trasferimento era in Norvegia, si pone ora il quesito a sapere se il trasferimento sia avvenuto in violazione del diritto di custodia che appartiene al titolare.\n5.1. La convenuta eccepisce a tal proposito che alla nascita di PI 1 avrebbe sottoscritto, insieme a IS 1, dinnanzi a un notaio statunitense il “Commonwealth of Massachusetts, Volountary acknowledgement of Parentage”, nel quale viene, a suo dire, specificato che la madre avrebbe la custodia della bambina. La convenuta evidenzia come lo stesso documento diventerebbe vincolante alla stregua di una decisione giudiziaria in caso non sia contestato nei 60 giorni (doc. 20).\nCV 1 pretende che sarebbe in questo caso applicabile il diritto americano e la predetta convenzione sottoscritta al momento della nascita di PI 1. Ne deduce che in base alla convenzione e al diritto americano sarebbe lei detentrice a titolo esclusivo della custodia parentale e quindi non vi sarebbe stato da parte sua un illecito trasferimento della figlia.\nA torto.\nIl documento a cui fa riferimento la convenuta è un “Voluntary Acknowledgement of Parentage”, ossia un “riconoscimento volontario di parentela” (cfr. doc. 20 tradotto in lingua italiana). Trattasi di un documento necessario negli Stati Uniti per stabilire la paternità su un bambino nato fuori dal matrimonio, paragonabile al contratto che i genitori non coniugati stipulano dinnanzi alle autorità di protezione in Svizzera. Questo documento sottoscritto dai genitori e non contestato presso il Tribunale competente, ha sancito in via definitiva unicamente il legame di filiazione della piccola PI 1 con IS 1.\nLo stesso documento ricorda, poi, ai genitori – con un testo prestampato sul retro – quali siano i loro diritti e doveri in virtù del diritto statunitense nel caso in cui risiedano negli Stati Uniti. In particolare ricorda che, in virtù di detto diritto, se due genitori non sono sposati, la custodia compete esclusivamente alla madre. Questo richiamo ha valore palesemente solo in caso di residenza negli Stati Uniti.\nConsiderato che – pochi giorni dopo la nascita della bambina e il riconoscimento della paternità da parte di IS 1 (fatti, questi, avvenuti entrambi negli Stati Uniti) – la famiglia si è stabilita in Norvegia con l'intenzione di restarvi durevolmente (cfr. sopra consid. 4.4.), applicabile è unicamente il diritto norvegese.\nA titolo abbondanziale, va rilevato che non emerge in alcun modo dagli atti (e nemmeno le parti lo adducono) che i genitori abbiano avuto intenzione di trasferire la loro residenza negli Stati Uniti - dove peraltro nel frattempo CV 1 ha concluso il suo dottorato – e di rendere in qualche modo applicabile la legge statunitense. Diversamente da quanto sostiene la convenuta (risposta 20 febbraio 2013, pag. 8 verso il mezzo), la sottoscrizione del “riconoscimento volontario di parentela”, di cui al doc. 20, non comporta quindi di certo accettazione di applicazione della “Legge dello Stato del Massachusetts”, in tema di autorità parentale, anche dopo la loro partenza dagli Stati Uniti.\n5.2. Giova ricordare che il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge norvegese (luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera o da quella americana (DTF 133 III 696 consid. 2.1)."}