{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nGià prima della nascita di PI 1, i genitori avevano convissuto in Norvegia dal 1° gennaio 2011 al 12 maggio 2011, in un appartamento preso in locazione con contratto sottoscritto dalla coppia il 14 novembre 2010 (cfr. doc. 10 di risposta). Dal 13 maggio 2011 CV 1 si è trasferita negli Stati Uniti, dove aveva preso in locazione un appartamento a C__________ (doc. 17 di risposta). IS 1 ha poi raggiunto la compagna dopo aver sgomberato l’appartamento in Norvegia. Entrambi hanno quindi vissuto assieme negli Stati Uniti almeno da luglio 2011 (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 3 verso il mezzo) e fino alla nascita di PI 1, avvenuta, come detto (sopra, consid. A) il 19 settembre 2011.\nPochi giorni dopo la nascita di PI 1, il 3 ottobre 2012 (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 4 in alto), le parti e la bambina hanno lasciato gli Stati Uniti e raggiunto dapprima Venezia (doc. 15 di risposta) – dove hanno soggiornato per due settimane nell'appartamento di proprietà di CV 1 – e poi A__________. Da quest'ultima località IS 1 è poi ripartito, per primo, in direzione della Norvegia, con l'auto ricevuta in prestito dalla società amministrata dal padre di CV 1 (cfr. rapporto 6 maggio 2013 della curatrice, pag. 3 in mezzo). Quest'ultima l'ha poi raggiunto in Norvegia, unitamente alla bambina, il 25 ottobre 2012, andando ad abitare nell'appartamento preso in locazione da IS 1 a T__________. Trattavasi di un appartamento concesso dall'Università al padre con affitto agevolato a motivo del suo lavoro per l'ateneo (cfr. istanza 6 febbraio 2013, doc. C e D).\nGià da quanto sopra esposto traspare la volontà dei due genitori di vivere assieme, unitamente alla loro piccola, e di scegliere la Norvegia quale luogo di residenza abituale. Per altro, né IS 1 né CV 1 hanno mai sostenuto che il centro effettivo delle loro relazioni fosse negli Stati Uniti o in altri paesi in cui hanno occasionalmente soggiornato.\nLa convenuta obietta che il fatto che il contratto per l'appartamento in Norvegia sia stato sottoscritto solo dall'istante dimostrerebbe che lei, raggiungendolo in quest'ultimo paese, non aveva intenzione di andare a vivervi durevolmente. A torto.\nLa sottoscrizione del contratto di locazione da parte del solo IS 1 è certamente spiegabile con la circostanza che si trattava di locazione agevolata in relazione al contratto di lavoro che egli aveva con l'Università.\n4.3. Altri elementi confermano, comunque, la volontà di IS 1 e CV 1 di risiedere durevolmente in Norvegia con la piccola PI 1.\n4.3.1. Il 25 ottobre 2011 le parti hanno presentato il certificato di nascita della bambina alle autorità norvegesi (doc. P) annunciando PI 1 al registro della popolazione norvegese come residente presso l'indirizzo comune a quello dei genitori (H__________ T__________, doc. F).\n4.3.2. CV 1 nel novembre 2011 ha pure comunicato ai consolati Svizzero e Italiano la propria residenza in Norvegia (cfr. risposta 20 febbraio 2013, pag. 6 verso l'alto).\n4.3.3. Il 25 novembre 2011 entrambi i genitori hanno anche inoltrato, presso il Norvegian Labour and Welfare, la richiesta di ottenere il “child Benefits/Barnetrygd”. Per ricevere il “child benefit”, occorre che il bambino viva in Norvegia mantenendo di regola la residenza per almeno 12 mesi consecutivamente (doc. DD). Di conseguenza si può ritenere che i genitori di PI 1 avevano intenzione di ossequiare tale condizione di durata.\n4.3.4. La convenuta, nel dicembre 2011, ha anche fatto dei passi intesi alla ricerca di un posto di lavoro a T__________ e meglio come risulta dal doc. GG.\n4.3.5. Dal verbale 6 maggio 2013 della discussione avvenuta dinnanzi a questa Camera, risulta poi che i genitori di PI 1 avevano discusso di eventualmente iscrivere la piccola in un asilo nido. La madre sostiene che siano state “semplici discussioni tra i genitori”. Emerge tuttavia dagli atti che essa, nel febbraio 2012, ha invero presentato una domanda di ammissione di PI 1 ad un istituto M__________ di T__________ a far tempo dal dicembre 2012 / gennaio 2013 (doc. Q e U).\n4.3.6. Trasferendosi in Norvegia nell'ottobre 2011, CV 1 aveva portato con sé i propri oggetti e quelli della bambina. Quando poi il 20 marzo 2012 è ripartita in direzione degli Stati Uniti, ha lasciato tutti questi oggetti nell'appartamento di T__________. Prova ne è che solo nel settembre 2012 ha istato presso la competente autorità Norvegese per “accedere all'appartamento in H__________ per rientrare in possesso dei beni” suoi e “di quelli di PI 1” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 15 verso il basso, con riferimento ai doc. 47 e 48). Tutto ciò conferma ulteriormente che i genitori di PI 1 avevano scelto T__________ come luogo di residenza duratura per il nucleo famigliare e che ciò era ancora chiaro per la stessa CV 1 al momento in cui il 20 marzo 2012 è partita dalla Norvegia.\n4.3.7. La convenuta ha eccepito ripetutamente che con IS 1 vi è stata fin dall'inizio del loro rapporto una situazione di mancata intesa. Quindi non si potrebbe, a suo dire, parlare di accordo tra i due per una durevole convivenza e residenza in Norvegia. A torto."}