{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\n0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche\nla Norvegia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente\nanaloghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di\nrientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero\nl'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare\nuna procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la\nconsegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”.\nSe il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come\ngiurisdizione unica è il Tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora\nal momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In virtù\ndell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare, quale\nunica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul\nrapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia\nsulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è quella\nsommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).\n2. Il Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, questa Camera ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che il 26 febbraio 2013 ha accertato – come detto (sopra, consid. Q) – l'impossibilità di conciliare le parti. Alla figlia è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). Questa Camera ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 per presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore il 25 marzo 2013 (cfr. consid. T), a complemento della risposta già presentata a titolo personale il 20 febbraio 2013 (cfr. consid. O). Le parti sono state sentite all'udienza del 6 maggio 2013.\n3. La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine).\nIl trasferimento di un minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi.\nLa residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con un paese comprendono, generalmente, anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1, in RtiD 2011 II pag. 813; 5A_650/2009 dell11 novembre 2009, consid. 5.2, in: SJ 2010 I 193).\n4. Per stabilire se vi sia stato un illecito trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. a della citata Convenzione dell’Aia (CArap) occorre quindi, in primo luogo, accertare dove PI 1 aveva la sua residenza abituale al momento della partenza da T__________ (Norvegia), avvenuta il 20 marzo 2012.\n4.1. L'istante sostiene che la dimora abituale di PI 1 nel periodo immediatamente precedente al suo trasferimento in Svizzera era a T__________ (Norvegia).\nLa convenuta eccepisce, dal canto suo, di non aver mai desiderato trasferirsi stabilmente in Norvegia con la figlia, rilevando di avervi per altro soggiornato solo per breve tempo (meno di quattro mesi).\n4.2. Dagli atti emerge, in vero, che IS 1, CV 1 e PI 1 hanno risieduto assieme in Norvegia per quasi 5 mesi (dal 25 ottobre 2011 al 20 marzo 2012) – durata di per se sufficiente per una dimora abituale (cfr. sopra consid. 3) – e che i genitori della bambina avevano un comune progetto di convivenza – in quel luogo – destinato a durare nel tempo."}