{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n\nNel frattempo, era stato coinvolto anche il Consolato Italiano di Lugano, per facilitare un accordo sui diritti di visita. Il 20 dicembre 2012, il Console Italiano a Lugano ha scritto a IS 1 specificando che la competenza per decidere, risiedendo PI 1 in Svizzera ed essendo soggetta alla giurisdizione svizzera, spettava alla Commissione tutoria.\nCV 1 si è anche rivolta ad un avvocato norvegese, che ha espresso il suo parere all’Ufficio federale di giustizia a Berna.\nL. In data 6 febbraio 2013, IS 1 ha presentato presso questa Camera di protezione un'istanza di rientro dei minori a seguito di rapimento. Ha pure istato per l'adozione di misure supercautelari e cautelari per poter incontrare la figlia in pendenza della procedura e ottenere il deposito dei documenti della figlia. Egli ha altresì chiesto che sia l’autorità centrale svizzera – in collaborazione con l’Autorità cantonale – ad organizzare il rimpatrio, qualora la madre non ottemperi all’ordine di rientro della minore.\nM. Con decisione 8 febbraio 2013 questa Camera ha decretato in via supercautelare l’obbligo per la madre di depositare i documenti della figlia.\nIn data 11 febbraio 2013 è stata pure disposta una mediazione tra i genitori, affidandola all’avv. TERZ 1 del Centro __________ di __________.\nN. Con istanza 19 febbraio 2013, IS 1 ha chiesto in via supercautelare e cautelare che gli fosse concessa la possibilità di incontrare la figlia nel fine settimana successivo, durante il quale era prevista la mediazione con la ex compagna.\nO. Il 20 febbraio 2013 CV 1, senza l'ausilio di un patrocinatore, ha presentato la propria risposta all'istanza cautelare. In tale ambito ha anticipato anche le proprie considerazioni sul merito dell'istanza di rientro del 6 febbraio 2013 (cfr. consid. L), allegando i documenti da 1 a 64.\nP. Con decreto 22 febbraio 2013, il presidente di questa Camera ha regolato il diritto di visita del padre con PI 1 in concomitanza con la mediazione.\nQ. Tramite comunicazione 26 febbraio 2013, l’avv. TERZ 1 ha reso noto a questa Camera l’esito negativo del tentativo di mediazione tra le parti.\nContestualmente ha presentato la sua nota d’onorario, che è stata tassata dal presidente della Camera con decreto 28 febbraio 2013.\nR. In data 4 marzo 2013, il presidente della Camera ha nominato ad PI 1 una curatrice di rappresentanza nella persona dell’avv. CURA 1, L__________, assegnando altresì a CV 1 un termine non prorogabile fino a lunedi 25 marzo 2013 per presentare una risposta scritta all’istanza 6 febbraio 2013 di IS 1.\nCon scritto 5 marzo 2013 l’avv. PR 2 ha informato questo Tribunale di aver assunto il patrocinio di CV 1.\nS. Vista la richiesta della curatrice di rappresentanza di PI 1, il presidente della Camera ha assegnato a IS 1 un termine per trasmettere la traduzione in lingua italiana della documentazione prodotta in inglese.\nDetta traduzione è stata inviata il 21 marzo 2013.\nT. In data 25 marzo 2013, la convenuta ha presentato, per il tramite del patrocinatore, la propria risposta scritta, con annessa la medesima documentazione (1-64) già prodotta il 20 febbraio 2013.\nContestualmente ha presentato la propria istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nU. Con decreto 28 marzo 2013, questa Camera si è pronunciata in via cautelare, concedendo un diritto di visita al padre con la figlia, a partire dal fine settimana del 7 e 8 aprile 2013, ogni quindici giorni il sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00, oltre al giorno dell’udienza, a dipendenza dell’orario di conclusione della discussione citata per il 23 aprile 2013, indicativamente dalle 15.30 alle 18.00. Ha pure confermato il deposito dei documenti di legittimazione di PI 1.\nParallelamente, il presidente della Camera ha convocato le parti e la curatrice di PI 1 all’udienza di discussione del 23 aprile 2013.\nV. Con ordinanza 5 aprile 2013, il presidente della Camera ha assegnato un termine alla convenuta fino al 22 aprile 2013 per tradurre in lingua italiana la documentazione prodotta in inglese; questa è stata puntualmente trasmessa alla scadenza del termine.\nIn medesima data, dando seguito ad una richiesta dell’istante, l’udienza di discussione è stata spostata al 6 maggio 2013.\nZ. Il 3 maggio questa Camera ha decretato un complemento del disciplinamento delle relazioni personali, nel senso che, durante l'esercizio del diritto di visita del papà, il passaggio di PI 1 avrebbe dovuto avvenire presso il Punto di incontro di __________.\nAA. L’udienza di discussione tra le parti è avvenuta il 6 maggio 2013. Durante la stessa, l’istante ha avuto modo di presentare un allegato di replica, mentre la convenuta ha potuto duplicare seduta stante. La curatrice ha presentato un rapporto ed entrambe le parti sono state sentite personalmente.\nBB. Il 10 maggio 2013, il presidente della Camera ha interpellato l’Ufficio federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, chiedendo che venisse preso contatto con l’autorità penale norvegese, al fine di chiarire se vi fossero pendenti azioni penali contro la convenuta relative alla sottrazione della figlia.\nIn data 16 maggio 2013, per il tramite del suddetto Ufficio, è giunta la conferma dell’archiviazione dei procedimenti penali a carico di CV 1.\nConsiderato\nin diritto\n1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti\nall'estero, la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti\nalle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la\nConvenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e\nl'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul\nristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la\nConvenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS"}