{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-86_2013-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115639&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45f415a7d599baffe41c8955add3d84a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapimento internazionale di minori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "78914ad15388f6417e0c7d29f3a4249b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2013 9.2013.86\nRegesto:\nRapimento internazionale di minori\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di protezione del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nLardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |\n|\nvicecancelliera: |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa promossa con istanza 6 febbraio 2013 di rientro dei minori a seguito di rapimento da\n|\n|\nIS 1 (Norvegia)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCV 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nper ottenere il rientro a T__________ (Norvegia) della piccola\n|\n|\nrappr. da: avv. CURA 1 |\nesaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il __________ 2011 a B__________ (USA). La madre, CV 1 (__________1981), è cittadina italiana e svizzera, mentre il padre, IS 1 (__________1978) è cittadino italiano. Essi non sono sposati.\nB. CV 1 e IS 1 si sono conosciuti nell’estate del 2010 in Norvegia, dove l’istante vive dal settembre 2009 e la convenuta si era trasferita con una borsa di studio temporanea per il periodo da giugno a dicembre 2010. La coppia ha vissuto dapprima, dal mese di ottobre 2010, in un appartamento dove IS 1 già abitava – insieme ad altri tre studenti – a __________, T__________.\nDopo un breve soggiorno a B__________ (USA), dal febbraio al maggio 2011 CV 1 è tornata in Norvegia, in un appartamento preso in locazione (con contratto sottoscritto dalla coppia il 14 novembre 2010), per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011 a __________ a T__________. Dal 13 maggio 2011 CV 1 si è trasferita negli Stati Uniti (dove aveva preso in locazione un appartamento a C__________ - dal 21 maggio 2011 al 15 agosto 2011). IS 1 ha raggiunto la compagna dopo aver sgomberato l’appartamento in Norvegia. Entrambi hanno quindi vissuto a B__________ (USA) fino alla nascita di PI 1, avvenuta, come detto (sopra, consid. A) il 19 settembre 2011. La bambina è stata immediatamente riconosciuta dal padre.\nIl 22 settembre 2011 i genitori hanno sottoscritto dinnanzi ad un notaio il “Commonwealth of Massachusetts Volountary Acknowledgement of parentage”.\nC. All’inizio del mese di ottobre 2011, i genitori e la bambina si sono recati in Italia per incontrare i famigliari ed in seguito ad A__________, dove risiedono i nonni materni. Alla fine del mese di ottobre IS 1 è rientrato in Norvegia con un’auto prestata, mentre CV 1 e la bambina si sono recate in Norvegia qualche giorno più tardi. Il 31 ottobre 2011 è stato annunciato l’arrivo di PI 1 presso le competenti autorità norvegesi. Nel frattempo IS 1 aveva sottoscritto un contratto di locazione di un anno per un appartamento in H__________ a T__________ (Norvegia), indirizzo indicato quale residenza di PI 1 il 31 ottobre 2011.\nD. Il 20 marzo 2012 CV 1 e la figlia hanno lasciato la Norvegia. Dopo un breve soggiorno in Svizzera e in Italia, esse si sono recate negli Stati Uniti, dove il 7-8 giugno 2012 era prevista la consegna del dottorato alla madre. Durante tale periodo madre e figlia avrebbero dovuto incontrarsi con IS 1 a fine marzo a Zurigo, dove quest'ultimo avrebbe dovuto riportare l’auto avuta in prestito, poi a metà aprile in Italia, per le ferie Pasquali e infine a New York a inizio giugno, dove avevano programmato di trascorrere una vacanza insieme in concomitanza con la consegna del dottorato a CV 1.\nIn concreto gli incontri programmati tra IS 1, CV 1 e la bambina non sono però avvenuti, fatta eccezione per quello di Zurigo, verso fine marzo 2012, per la riconsegna dell’automobile.\nE. Dal 12 giugno 2012 CV 1 e PI 1 si sono trasferite ad A__________, dove il 13 giugno 2012 la bambina è stata annunciata all’Ufficio controllo abitanti. Il 14 giugno 2012 IS 1 ha denunciato alla polizia norvegese il mancato rientro della figlia in Norvegia. La procedura non ha avuto un seguito e in data 18 giugno 2012 è stata chiusa.\nIl 21 giugno 2012, CV 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria), presso la quale si è presentata il 13 luglio e il 27 luglio 2012.\nF. In data 30 luglio 2012, IS 1 ha presentato all’Autorità centrale norvegese una domanda di ritorno di minori illecitamente trasferiti dal proprio domicilio. Questa domanda è stata in seguito ritirata poiché fondata erroneamente sulla legislazione del Massachusetts (USA).\nG. L’11 settembre 2012, il Ministero della giustizia e della pubblica sicurezza Norvegese ha inviato al Dipartimento federale di giustizia Svizzero una richiesta per l’organizzazione dei diritti di visita ai sensi dell’art. 21 della Convenzione dell’Aia del 1980.\nIS 1 aveva chiesto di poter incontrare PI 1 il 19 settembre 2012 in occasione del suo primo compleanno. La visita è stata mediata dall’Ufficio federale di Giustizia; è stata però annullata in quanto IS 1 ha preferito attendere che fosse la Commissione tutoria a regolamentare le relazioni personali con la figlia.\nIn data 12 ottobre 2012, è avvenuta un’udienza presso la Commissione tutoria. Le parti avevano difficoltà ad accordarsi in merito all’esercizio delle relazioni personali del padre con la figlia.\nL'8 novembre 2012 IS 1, dal canto suo, ha presentato all’Autorità centrale norvegese una nuova domanda di ritorno di minori illecitamente trasferiti dal proprio domicilio.\nH. Nel frattempo CV 1 aveva richiesto all'autorità norvegese di poter accedere all’appartamento in H__________ per poter riprendere i suoi oggetti personali e quelli di PI 1. IS 1 non si è presentato all’udienza fissata il 20 settembre 2012 e il Tribunale ha deciso in data 24 settembre 2012.\nI. Con istanza 19 dicembre 2012, CV 1 ha chiesto alla Pretura di __________ di fissare gli obblighi alimentari del padre nei confronti della figlia. Con decisione 4 gennaio 2013 l'istanza è stata dichiarata inammissibile e il Pretore ha invitato la madre a rivolgersi alla Commissione tutoria."}