Una decisione in tal senso di questa Camera priverebbe l'interessato di un grado di ricorso. Di conseguenza non resta che annullare la decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza e invitare l'Autorità di protezione – ora competente (art. 390 CC) – a procedere senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad istituire – previa audizione dell'interessato – le necessarie e più appropriate misure di protezione a norma del nuovo diritto. 5. Visto quanto sopra si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. La decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza è annullata ai sensi dei considerandi. 2.