A norma dell'art. 14 cpv. 2 Titolo finale del Codice civile, con l'entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale; non appena possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. Nel caso in esame, il gravame presentato da RE 1 ha sospeso la decisione di interdizione pronunciata a suo carico dall'Autorità di vigilanza allora competente. La misura non ha di conseguenza espletato i suoi effetti. 4. Questa Camera non ha competenza di pronunciare la conferma di una misura di protezione non più prevista dal Codice civile.