Tempestivo, il ricorso (ora reclamo) presentato il 25 gennaio 2013 era quindi da considerare ricevibile ed ha avuto effetto sospensivo. 2. Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile). L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv.