Per questi motivi la decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza. 5. Con scritto 21 dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l’agire della Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa “non risulta essere persona astemia” (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta, l’asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata. 6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere messi a carico della reclamante. 7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.