Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni pesonali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato (cpv. 3). Il diritto del genitore ad avere relazioni personali con i propri figli minorenni va esaminato di caso in caso, tenendo presente lo scopo del diritto di visita. Determinante è sempre il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano.