{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-75_2013-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115862&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3bfe570dcc5ec9a8fa2d47c1004663a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.03.2013 9.2013.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regolamentazione delle relazioni personali coi figli, determinante è sempre il bene del bambino. 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A suo modo di vedere, non si può escludere che CO 1 faccia uso di alcol il sabato sera e che si metta poi al volante con i bambini in macchina. Essendo piccoli, non possono rendersi conto se questi li espone ad un pericolo. RE 1 afferma inoltre che, alcune volte CO 1 ha disdetto il diritto di visita. Ritiene che ciò fosse dovuto ad un consumo di alcol eccessivo.\n4. Ora, che CO 1 non sia incensurato è purtroppo assodato. Che i suoi precedenti penali rendano più ansiosa la madre nell’affidargli i bambini è pure comprensibile. Questo deve essere accettato dal padre, il quale dovrebbe trarre le dovute conclusioni in relazione alla sua condotta nel futuro.\nDetto ciò, l'esistenza di precedenti penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali (cfr. DTF 5C.93/2005 del 9 agosto 2005 in FAMPRA.ch 1/2006 pag. 183). Determinante infatti, come visto al considerando 2, è il bene del bambino. Dall’incarto della Commissione tutoria emergono aspetti positivi che sono stati rettamente interpretati dall’autorità in questione, a favore di un’estensione delle relazioni personali. Oltre al circostanziato rapporto del dr. med. R__________ del 9 gennaio 2012 e al complemento 30 ottobre 2012, va citato anche il rapporto del Punto d’incontro del 9 maggio 2012 nel quale viene riportata la buona intesa tra i genitori e il fatto che CO 1 si sia sempre presentato in buone condizioni. L’audizione dei bambini ha pure dato riscontri positivi (cfr. verbale incontro del 29 ottobre 2012).\nSenza dubbio ciò è dovuto alla disponibilità materna che in questa sede bisogna riconoscere.\nNon si può tuttavia seguire la reclamante quando afferma che il passo verso il pernottamento di PI 1 ed PI 2 sia prematuro. Ciò, da un lato per i positivi elementi di cui sopra, versati agli atti. Dall’altro poiché, seguendo il ragionamento materno, non si può escludere che CO 1 consumi sostanze anche durante la giornata.\nInoltre, se davvero il padre qualche volta ha disdetto gli appuntamenti “quando non stava bene, forse per l’assunzione di stupefacenti o di alcol” (cfr. reclamo, pag. 7), allora si deve accettare che egli è autonomamente in grado di valutare quando può assumersi la responsabilità dei figli e quando no.\nDa ultimo, il passaggio al Punto d’incontro permette di mantenere un sufficiente controllo sullo stato di salute al momento del congedo da mamma o papà e viceversa.\nPer questi motivi la decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza.\n5. Con scritto 21 dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l’agire della Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa “non risulta essere persona astemia” (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta, l’asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere messi a carico della reclamante.\n7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}