È in effetti con l’approvazione del rapporto morale che le autorità di protezione si pronunciano sulla questione (art. 16 cpv. 3 ROPMA). Tali spese sono di regola da suddividere equamente fra i genitori, rientrando nelle spese di mantenimento (art. 276 CC; DTF 116 II 399 pag. 401), spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid, art. 276 CC n. 8). Non è tuttavia da escludere che la ripartizione tenga conto di particolari responsabilità di uno dei due genitori.