{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-74_2013-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116417&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "192c71b1f8f5874f96cf35697d055272"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.03.2013 9.2013.74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela educativa ex art. 308 CC. 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PR 2, |\n|\n|\n|\nall'allora\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________,\ne a\nCO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina di una curatrice educativa alla figlia PI 1 |\ngiudicando ora sul ricorso (ora reclamo) del 19 novembre 2012 della signora RE 1 contro la decisione 9 novembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, (ora Autorità regionale di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\n1. PI 1 (2008) è figlia di RE 1 e CO 2. Nel 2012 i genitori di PI 1 si sono separati e da allora le relazioni personali tra loro sono molto difficili. CO 2 ha, di conseguenza, chiesto alla Commissione tutoria di __________ di poter vedere regolarmente la figlia (verbale udienza del 28 settembre 2012).\n2. Dopo aver sentito le parti verbalmente e per iscritto, con decisione cautelare del 9 novembre 2012, la Commissione tutoria ha nominato a PI 1 una curatrice educativa nella persona di CURA 1, ed ha fissato il diritto alle relazioni personali di CO 2 nella misura di un sabato ogni due settimane con punto di “passaggio” presso Casa __________. La Commissione tutoria ha reso immediatamente esecutiva la decisione.\n3. RE 1 è insorta contro la predetta decisione con ricorso 19 novembre 2012 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), in particolare per contestare la nomina di una curatrice educativa, asserendo di non avere i mezzi per pagarne le spese, che comunque dovrebbe essere il solo padre a sostenere, essendo, a suo dire, il solo colpevole della situazione.\n4. La Commissione tutoria e CO 2 hanno chiesto la reiezione del gravame.\n5. Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\n6. Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite consigli ed aiuto (bsk zgb I - Peter Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).\nL'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).\nLe circostanze che giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle valide anche per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft, p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento adeguato da parte dei genitori. Il pericolo per il minore può in particolare provenire, per analogia, da una delle cause menzionate dall'art. 311 cpv. 1 CC (inesperienza, malattia, infermità, assenza, indifferenza o violazione dei doveri di padre e madre) [CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 2]. In pericolo vi può essere sia l'integrità fisica sia l'integrità psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove l'aiuto fornito dall'art. 307 CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non sia sufficiente (CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 1).\n7. RE 1 si dice preoccupata di dover finanziare le spese della curatrice educativa e per questo chiede l’annullamento della decisione.\nOra, al di là di ogni preoccupazione di tipo finanziario, bisogna guardare al bene della bambina. Sia dal rapporto di Casa __________, sia da quello della curatrice, traspare come RE 1 e CO 2 si lascino trascinare dalla loro litigiosità, inquinando attraverso commenti, polemiche e atteggiamenti, la relazione di PI 1 con l’altro genitore (rapporto C__________ del 14 gennaio 2013, rapporto di CURA 1 del 15 febbraio 2013).\nCosì facendo, essi violano l’art. 274 CC, nella misura in cui stabilisce che padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC).\nA queste condizioni la curatela educativa si rivela opportuna e va confermata. Il reclamo deve di conseguenza essere respinto.\n8. Abbondanzialmente, in merito alla ripartizione delle spese della misura di protezione del figlio, nel caso specifico, della misura di curatela educativa, va evidenziato quanto segue."}