Da quanto precede discende che l’impugnativa in esame sarebbe stata – con verosimiglianza che rasenta la certezza – respinta in ogni suo punto. Del resto le reclamanti hanno causato la presente procedura e non hanno ritirato il loro gravame - pur essendo patrocinate - dopo il suo superamento. Di conseguenza gli oneri processuali vanno loro addebitati e le medesime sono chiamate a rifondere adeguate ripetibili a CO 1 (art. 450 f CC, 28 cpv. 2 LPAmm). 12. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.