perizia dr. __________), la medesima non poteva validamente acconsentire agli atti di gestione dei propri interessi patrimoniali e personali. Di conseguenza spettava all’autorità statuire al riguardo (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC no. 25), potendo incaricare il curatore di gestire determinati suoi affari, così come è avvenuto con la decisione dell’8 dicembre 2011 dell'allora Commissione tutoria e il suo trasferimento, oggetto della decisione impugnata (BSK ZGB I – Langenegger, ad 392 vCC n.ri 11, 22).