Quest’ultima era tenuta a provare se nella fattispecie il curatelato non era in condizione di autorizzare l’atto; se del caso l’autorità avrebbe sentito la persona e chiesto un rapporto medico, a maggior ragione in presenza di atti importanti ed incisivi (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC n.ri 17, 25). I motivi di messa sotto curatela ed il bisogno particolare di protezione potevano riguardare i suoi interessi patrimoniali e personali, di conseguenza i compiti del curatore potevano essere indirizzati anche al trasferimento. Nel caso in esame, data l’incapacità di intendere e di volere dell’interessata (cfr. perizia dr.