, Stämpfli, n.ri 1121, 1133). Tuttavia ai sensi dell’art. 419 cpv. 2 vCC, per esercitare egli stesso degli atti, l’interessato doveva avere la capacità di dare lui medesimo il consenso. Ciò che era possibile nella misura in cui egli era in grado di giudicare a sufficienza e con conoscenza delle circostanze concrete il contenuto e la portata dell’azione in questione e di ponderare i relativi vantaggi e svantaggi. Nel caso in cui la persona non fosse capace, spettava all’autorità dare il rispettivo consenso. Quest’ultima era tenuta a provare se nella fattispecie il curatelato non era in condizione di autorizzare l’atto;