Quest’ultima, mediante risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a statuire sul rientro, posto altresì che costui aveva l’avvallo dell’amministratore di sostegno. H. Il 4 ottobre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorte contro la predetta decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a quella del curatore del 6 settembre 2012.