dall’avv. PR 2) hanno presentato ricorso cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC presso l’allora Commissione tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere vincolante la decisione del curatore, adducendone la nullità e sostenendo che il trasferimento avrebbe fatto decadere la competenza dell’autorità citata. G. Quest’ultima, mediante risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della curatelata.