{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-69_2013-05-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115984&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1403e6a219b617a8f1f50c3d494bd4d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:09", "Checksum": "be63d156730466fb9bad1adaff531759", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69\nRegesto:\nStralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale\n\n\nPertanto anche in virtù di altre norme - come gli art. 25 e 26 lett. a LDIP 85 cpv. 3 e 4 LDIP; art. 7, 9, 10, 11, 14 CAia 2000 - sarebbe stato possibile ammettere la competenza delle autorità sia svizzere (per quanto deciso sul nostro territorio a titolo di protezione temporanea) sia __________ (per i provvedimenti duraturi) e riconoscere questi ultimi, grazie alla presenza sul nostro territorio dell’interessata unita all’efficacia limitata delle misure qui adottate, ai beni in __________ e alla compatibilità dei provvedimenti delle due nazioni (Guillaume/Durel, La protection internationale de l’adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l’adulte, Helbing Lichtenhahn 2012, pag. 372 n.ri 99-101, pag. 347 no. 10 e nota 15; pag. 358 no. 52; pag. 364 no. 76, pag. 366 no. 80, pag. 368 no. 82, pag. 369 no. 89, pag. 373 n.ri 102-105; D. Füllemann, Das Haager Erwachsenschutzübereinkommen von 2000 (HEsÜ), in RDT 2009 pag. 37, pagg. 47-49; Lagarde, op. cit., pag. 48-49 no. 84).\nL’impugnativa in esame, su questo punto, sarebbe risultata quindi infondata.\n6. Relativamente alle censure sulla competenza dell'autorità di protezione svizzera a decidere il trasferimento in __________ dell’interessata, si osserva quanto segue.\nSecondo il diritto previgente la persona al beneficio di una curatela ai sensi dell’art. 392 cifra 1 vCC manteneva lo status precedente all’istituzione della curatela per quanto concerneva la sua capacità di obbligarsi in virtù dell’art. 417 cpv. 1 vCC. Una persona civilmente capace lo restava nella stessa misura di prima, rispettivamente chi era incapace rimaneva tale. Ciò valeva anche nell’ambito dell’assistenza personale. Per il resto tornavano applicabili per analogia gli art. 418 e 419 vCC (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 417 vCC n.ri 7, 29; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, ad art. 392 vCC no. 22; ad art. 393 vCC no. 45). Per la questione della validità giuridica di un atto del curatelato erano determinanti i criteri generali sulla maggiore età e sulla capacità di discernimento.\nPer i casi di curatela del diritto previgente, non era necessario il consenso dell’autorità per trasferire il domicilio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, ad art. 396 CC no. 57; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, III ed., Stämpfli, n.ri 1121, 1133). Tuttavia ai sensi dell’art. 419 cpv. 2 vCC, per esercitare egli stesso degli atti, l’interessato doveva avere la capacità di dare lui medesimo il consenso. Ciò che era possibile nella misura in cui egli era in grado di giudicare a sufficienza e con conoscenza delle circostanze concrete il contenuto e la portata dell’azione in questione e di ponderare i relativi vantaggi e svantaggi. Nel caso in cui la persona non fosse capace, spettava all’autorità dare il rispettivo consenso. Quest’ultima era tenuta a provare se nella fattispecie il curatelato non era in condizione di autorizzare l’atto; se del caso l’autorità avrebbe sentito la persona e chiesto un rapporto medico, a maggior ragione in presenza di atti importanti ed incisivi (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC n.ri 17, 25).\nI motivi di messa sotto curatela ed il bisogno particolare di protezione potevano riguardare i suoi interessi patrimoniali e personali, di conseguenza i compiti del curatore potevano essere indirizzati anche al trasferimento.\nNel caso in esame, data l’incapacità di intendere e di volere dell’interessata (cfr. perizia dr. __________), la medesima non poteva validamente acconsentire agli atti di gestione dei propri interessi patrimoniali e personali.\nDi conseguenza spettava all’autorità statuire al riguardo (BSK ZGB I – Biderbost, ad art. 419 vCC no. 25), potendo incaricare il curatore di gestire determinati suoi affari, così come è avvenuto con la decisione dell’8 dicembre 2011 dell'allora Commissione tutoria e il suo trasferimento, oggetto della decisione impugnata (BSK ZGB I – Langenegger, ad 392 vCC n.ri 11, 22).\nNe discende che nella misura in cui poneva in discussione le competenze decisionali della Commissione tutoria e del curatore in relazione al trasferimento in __________ dell'interessata, l’impugnativa era destinata all'insuccesso.\n7. Le critiche mosse dalle reclamanti in merito alle competenze dell’amministratore di sostegno e al decreto __________ esulano dalla presente procedura ed andavano semmai sottoposte nelle rispettive sedi competenti in __________ tramite i relativi rimedi giuridici.\nParimenti dicasi delle spese per la proprietà della madre a __________, oltre che esulare dalla presente procedura, si tratta di una valutazione spettante alle autorità __________ (che peraltro di recente hanno confermato la necessità di provvedervi).\n8. La teoria sulla demenza sostenuta dalle reclamanti (replica, pag. 4) è del tutto generica e non corroborata da elementi concreti. Risulta pertanto palesemente infondata. Le opponenti d'altro canto non hanno contestato esplicitamente che l’interessata desiderasse tornare a __________.\nAnche per questo aspetto il reclamo sarebbe risultato infondato.\n9. Le reclamanti hanno pure lamentato preoccupazioni per taluni aspetti finanziari e atti del curatore.\nSi rileva che i costi generati dal soggiorno a __________ non sono stati vagliati prima che le reclamanti medesime trattenessero la curatelata a __________. Queste ultime sono poi giunte a collocarla in casa anziani, nonostante non vi fosse alcun vincolo medico in tal senso (cfr. certificato del dr. __________ del 7 febbraio 2013).\nAd ogni modo la relativa valutazione per eventuali soggiorni futuri (e le spese conseguenti) spetta all’autorità __________ e all’amministratore di sostegno."}