{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-69_2013-05-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115984&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1403e6a219b617a8f1f50c3d494bd4d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:09", "Checksum": "be63d156730466fb9bad1adaff531759", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69\nRegesto:\nStralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale\n\n\nI. Con osservazioni 5 ottobre 2012, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, postulando la rifusione di ripetibili. Ripercorrendo la cronologia dei fatti, ha indicato: che la madre è nata e ha sempre vissuto a __________, presso il proprio palazzo; che, in occasione di una visita, le avrebbe chiesto di rientrare a __________, dove vi sarebbe una badante 24h/24 e sarebbero stati presi gli accorgimenti necessari a far riprendere alla madre il tenore di vita precedente. CO 1 ha sottolineato: che sin dal trasferimento in Ticino PI 1 non era in grado né di intendere e di volere né di determinarsi sul luogo dove vivere; che le sorelle avrebbero fatto firmare alla madre dei documenti dei quali non comprendeva il contenuto, e - RE 1 - pure il licenziamento della badante. Quest’ultima avrebbe affermato che l’interessata è stufa e vorrebbe tornare nella propria abitazione. In merito alla sottoscrizione dei documenti ed al trasferimento, CO 1 ha rilevato che a livello penale sarebbe stato emesso un decreto d’accusa per coazione e violazione della legge sugli stranieri. A suo dire, sarebbero inoltre state le sorelle a richiedere la misura curatelare, impegnandosi contemporaneamente a sottostare alle relative decisioni del curatore, ma opponendosi per finire al rientro in __________ disposto da quest’ultimo, incorrendo con ciò nell’abuso di diritto. Sempre secondo CO 1: l’abitazione di __________ non sarebbe adatta ad accogliere la madre; la decisione del curatore avrebbe l’avallo dell’amministratrice di sostegno e si fonderebbe sul buon senso, visti gli anni trascorsi a __________; la decisione in questione sarebbe inoltre conforme alle mansioni affidate al curatore - senza che fossero necessari i consensi di cui agli art. 421 e 422 vCC - nella misura in cui la curatelata non è più capace di intendere e di volere. CO 1 sostiene inoltre che, a motivo della mancanza di un permesso di soggiorno in Svizzera, il rientro a __________ sarebbe un evento naturale e che, considerato il ritorno annuale in Svizzera dal 1° aprile, il ruolo del curatore non verrebbe a cadere. Le sorelle ed il cognato non sarebbero, per finire, idonei ad occuparsi della madre sia per la loro situazione economica sia per il loro comportamento penalmente reprensibile.\nJ. Con osservazioni 12 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha dichiarato di confermare la propria decisione ed ha rilevato che sulla base della perizia del dr. med. __________ l’interessata non aveva la capacità di discernimento al momento del suo trasferimento in Ticino e che il rientro a __________ con i dovuti accorgimenti non ne avrebbe messo in pericolo la salute. Per questi motivi ha ritenuto di avallare la decisione del curatore, considerando anche la circostanza che __________ era il luogo d’origine della curatelata, nel quale essa ha vissuto a lungo. L’autorità ha evidenziato infine che le insorgenti si sono soffermate su varie doglianze concernenti il curatore, che non sono pertinenti con la decisione di quest’ultimo.\nK. Con replica del 15 novembre 2012 le reclamanti hanno confermato la loro impugnativa, ribadendo la richiesta di un’udienza (per decidere sulle istanze e gli accertamenti da esperire). Esse hanno sostenuto: che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno non metterebbe in discussione la permanenza della madre in Ticino, tanto che sono stati messi a disposizione € 4’000.– al mese per quest’ultima senza chiederne il rientro in __________ e riconoscendo così implicitamente il ruolo di accudimento delle reclamanti stesse; che la permanenza sul nostro territorio sarebbe stata concordata con la curatelata. Quanto all’incapacità di intendere e di volere, secondo le reclamanti, sarebbe possibile che “una persona, la cui intelligenza venga compromessa per una cosiddetta demenza senile, possa mantenere una volontà propria e una capacità di esprimere i propri desideri e preferenze, specialmente per quel che riguarda le sue esigenze esistenziali.”; inoltre la madre sarebbe stata in grado di esprimere i suoi desideri, come dichiarato dalla controparte negli scritti sulle sue visite alla stessa e come per la volontà di rientrare a __________. Le autorità svizzere ed __________ non si sarebbero poste quesiti in merito alla sovrapposizione di competenze. Le reclamanti si interrogano inoltre sulla responsabilità dello spostamento, sulla persona della badante operativa a __________ e sulla sua scelta - esigendo di parteciparvi - sulla competenza delle autorità a statuire sull’erogazione del mantenimento, sulle modalità per mantenere l’appartamento e le badanti a __________, sul domicilio legale e l’assicurazione malattia. Tutte queste questioni non sarebbero state affrontate e dimostrerebbero la superficialità e inopportunità della decisione. Sostengono, per finire, che il trasferimento non sarebbe di competenza né del curatore né dell’amministratore di sostegno e che, in pendenza di procedura, avrebbero cambiato il luogo di residenza della madre, locando un appartamento più comodo."}