{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-69_2013-05-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115984&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1403e6a219b617a8f1f50c3d494bd4d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:09", "Checksum": "be63d156730466fb9bad1adaff531759", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2013 9.2013.69\nRegesto:\nStralcio: reclamo contro la decisione del curatore di rientro della curatelata nel paese della dimora abituale, ove vi era già una misura di protezione, competenza internazionale\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2\n|\n|\n|\na |\n|\n|\ne all’allora\nCommissione tutoria regionale __________,\nper quanto riguarda il rientro in __________ di PI 1 |\ngiudicando sul ricorso, ora reclamo, 4 ottobre 2012 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione 21 settembre 2012 dell’allora Commissione tutoria regionale (ora Autorità regionale di protezione) __________ riguardante la sospensione del trasferimento di PI 1;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 - cittadina __________ - è nata il 1922 a __________, dove ha vissuto fino al giugno 2010, e si è sposata con __________ (ormai defunto), da cui ha avuto tre figlie: RE 2 (1951), RE 1 (1952) e CO 1 (1955).\nB. Il 2010 PI 1 si è spostata a __________ per le usuali vacanze estive, dove è rimasta ben oltre tale periodo.\nC. Il 10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di __________ - Ufficio del giudice tutelare - ha nominato un amministratore di sostegno a favore di PI 1, designando l’avv. __________, persona esterna alla famiglia in considerazione della conflittualità esistente. Il 1° febbraio 2011 il medesimo Tribunale ha esteso i compiti dell’amministratore, includendo la rappresentanza per l’amministrazione delle proprietà immobiliari, ha disposto che l’amministratore versasse un massimo di € 5’700.— mensili per la cura, l’assistenza ed il mantenimento della beneficiaria, versandoli eventualmente alla figlia RE 1.\nD. Il 7 dicembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela amministrativa combinata ai sensi degli art. 392 cifra 1 e 393 cifra 2 vCC, incaricando del mandato l’avv. CURA 1; dei relativi compiti si dirà successivamente per quanto necessario all’evasione del gravame.\nE. Il 6 settembre 2012 il curatore ha stabilito che il 24 settembre 2012 PI 1 dovesse rientrare al proprio domicilio di __________, dove ha passato quasi tutta la propria vita; tornando in Ticino per il periodo estivo ed in ogni caso beneficiando delle visite delle figlie in entrambe le località e delle migliori cure mediche e psicologiche.\nF. Il 17 settembre 2012 RE 1 e RE 2 (rappr. dall’avv. PR 2) hanno presentato ricorso cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC presso l’allora Commissione tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere vincolante la decisione del curatore, adducendone la nullità e sostenendo che il trasferimento avrebbe fatto decadere la competenza dell’autorità citata.\nG. Quest’ultima, mediante risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a statuire sul rientro, posto altresì che costui aveva l’avvallo dell’amministratore di sostegno.\nH. Il 4 ottobre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorte contro la predetta decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a quella del curatore del 6 settembre 2012. Hanno chiesto inoltre di esperire un sopralluogo a __________ e di essere convocate per un eventuale tentativo di conciliazione e per la notifica di tutte le prove. Esse sostengono che la madre avrebbe sempre trascorso dei periodi in Ticino durante l’estate; che hanno deciso di trasferirla a __________ il 20 giugno 2010 con il benestare della stessa, considerando pure il suo crescente bisogno di assistenza. Secondo le insorgenti la sorella CO 1 avrebbe deciso la ristrutturazione ed il tinteggio del palazzo familiare in contrasto con il parere e gli interessi - anche economici - della madre, per la quale il fatto di essere accudita dai familiari sarebbe più importante rispetto al luogo di residenza. Le reclamanti contestano la competenza del Tribunale ordinario di __________, come pure alcuni atti ed omissioni del curatore, avv. CURA 1. Quest’ultimo, a loro dire, non si sarebbe informato presso il personale curante prima di prendere la decisione del 6 settembre 2012, non avrebbe valutato la propria legittimazione a sindacare il trasferimento e le relative conseguenze, non avrebbe precisato a sufficienza i vari aspetti ad esso connessi (come: preparazione, cure sul posto, sostentamento, logistica, ecc.) né ponderato correttamente le circostanze. Da ciò la richiesta di annullare la decisione del curatore. Secondo le insorgenti né il curatore né l’autorità di protezione avevano la competenza - con riferimento all’art. 421 vCC - per trasferire il domicilio di una persona sotto curatela. L’autorità di prime cure inoltre non si sarebbe confrontata a sufficienza con il gravame né si sarebbe espressa sulla necessità e sull’interesse della curatelata di trasferirsi a __________ e di rientrare a __________ d’estate. Il curatore avrebbe rinunciato al permesso B di PI 1 al fine di evitare problemi con il fisco."}