L’approvazione dei rendiconti non ha gli effetti di scaricare il curatore dalle proprie responsabilità, ma è volta solo a convalidare l’operato del curatore in relazione alla gestione della misura (BSK, ZGB I-Thomas Geiser, n. 6 ad art. 423 e rif.). Ora, nel caso in esame, constatata l’effettiva mancanza della firma della pupilla, v’è da chiedersi se ciò dovrebbe condurre all’annullamento della decisione. A tale quesito va tuttavia data risposta negativa, ritenuto sia il significato che occorre dare al rapporto morale, sia il significato dell’approvazione di tale rapporto da parte dell’autorità tutoria (a valere quale semplice “convalida” dell’operato del curatore).