Benché la dottrina relativa a tale norma del Codice civile si riferisca in realtà unicamente ai rendiconti finanziari (cfr. 2a ed. del BSK -ZGB I-A. Guler, n. 13 ad art. 413 CC), nel nostro Cantone l’obbligo di sottoporre al pupillo i rendiconti comprende normalmente anche i rapporti morali. Scopo del rapporto morale è di riassumere la situazione personale del minore (A. Egger, Berner Kommentar, ZGB, vol. II, n. 23 ad art. 405 CC). L’approvazione dei rendiconti non ha gli effetti di scaricare il curatore dalle proprie responsabilità, ma è volta solo a convalidare l’operato del curatore in relazione alla gestione della misura (BSK, ZGB I-Thomas Geiser, n. 6 ad art. 423 e rif.).