RE 2 e RE 1 lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla loro situazione finanziaria. Nella misura in cui sono generiche e volte unicamente a criticare in modo indefinito l’operato della curatrice, le censure sfuggono alla disanima della scrivente autorità e sono pertanto irricevibili. 5. RE 2 e RE 1 chiedono per finire l’annullamento della decisione poiché la curatrice non avrebbe fatto firmare il rapporto morale a PI 1, come prescrive l’art. 24 cpv. 2 vRtut, che fa riferimento all’art. 413 cpv. 3 vCC. Benché la dottrina relativa a tale norma del Codice civile si riferisca in realtà unicamente ai rendiconti finanziari (cfr.