Da un lato, all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (art. 16 cpv. 2 ROPMA). Dall’altro, è previsto un adattamento dell’indennità oraria dei curatori che potrà essere compresa fra fr. 40.-- e fr. 80.-- l’ora (art. 17 cpv. 2 ROPMA). Il limite massimo di fr. 3'000. --, per l’attività svolta sull’arco del 2013 e oltre, non sussisterà più. 4. RE 2 e RE 1 lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla loro situazione finanziaria.