In merito al superamento del limite di fr. 3'000.--, come si è visto, la Commissione tutoria ne era informata. L’applicazione dell'art. 17 cpv. 4 vRtut risulta quindi giustificata. Su questo punto, il reclamo dei signori RE 1/RE 2 deve pertanto essere respinto. Abbondanzialmente si segnala che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, dal 1°gennaio 2013 sono attive, in particolare in materia di mercedi due novità. Da un lato, all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (art. 16 cpv.