{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-65_2013-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115861&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c1d8e07661e971e77df3ffafe330123"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.03.2013 9.2013.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rapporto morale e della nota d’onorario del curatore educativo. 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Principi attuali in tema di mercede del curatore e novità del nuovo diritto\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nHutter Gerosa |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione della nota d’onorario della curatrice CO 2 |\ngiudicando sul reclamo del 27 settembre 2012 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 settembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________ (ora Autorità regionale di protezione __________);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (1995) è figlia di RE 1 e RE 2. Nel 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato a favore di PI 1 una curatrice educativa nella persona di CO 2.\nB. Con decisione 21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale della curatrice, riconoscendole una mercede di fr. 4'013.10.\nC. In data 27 settembre 2012, RE 1 e RE 2 sono insorti con ricorso (ora, reclamo) all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) avverso la predetta decisione, contestando l’ammontare della mercede e chiedendo maggior coinvolgimento nelle decisioni prese.\nD. Con osservazioni 9 ottobre 2012, la curatrice ha preso posizione in modo circostanziato sulle critiche addotte dai reclamanti al proprio operato.\nE. Con osservazioni 11 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha postulato la conferma della decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\n2. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.-- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRtut, poi, in casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.--.\n3. RE 1 e RE 2 contestano il superamento del tetto massimo di fr. 3'000.--; affermano inoltre che la fattura della curatrice, non essendo dettagliata, non giustificava l’accoglimento di un onorario superiore a detto importo. Ora, è ben vero che nel foglio “richiesta di mercede” della curatrice sono contemplate unicamente l’indennità e spese in forma riassuntiva, tuttavia, alla medesima è poi allegata una lista di quattro pagine concernente i dettagli (distinta della mercede, 18 aprile 2012), che, se i reclamanti non hanno ricevuto, potevano in ogni momento richiedere esplicitamente, con una semplice telefonata all’autorità tutoria o alla curatrice. Da detto dettagliato rapporto si evincono l’impegno profuso dalla curatrice per seguire la situazione e i numerosi quanto impegnativi contatti avuti con una rete molto ampia di servizi e medici. Dagli atti emerge, poi, che talune prestazioni non sono nemmeno state conteggiate (per es. e-mail del 7 settembre 2011 alla Commissione tutoria). Non v’è pertanto ragione di dubitare dell'adeguatezza della mercede esposta, a maggior ragione se si considera che le critiche dei reclamanti si appellano in modo generico al fatto che la curatrice non li avrebbe coinvolti a sufficienza, senza però citare in alcun modo come questo avrebbe potuto avvenire. In merito al superamento del limite di fr. 3'000.--, come si è visto, la Commissione tutoria ne era informata. L’applicazione dell'art. 17 cpv. 4 vRtut risulta quindi giustificata. Su questo punto, il reclamo dei signori RE 1/RE 2 deve pertanto essere respinto.\nAbbondanzialmente si\nsegnala che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, dal 1°gennaio 2013 sono\nattive, in particolare in materia di mercedi due novità. Da un lato,\nall’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore\nla remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione\ndel mandato (art. 16 cpv. 2 ROPMA). Dall’altro, è previsto un adattamento\ndell’indennità oraria dei curatori che potrà essere compresa fra\nfr. 40.-- e fr. 80.-- l’ora (art. 17 cpv. 2 ROPMA). Il limite massimo di fr.\n3'000. --, per l’attività svolta sull’arco del 2013 e oltre, non sussisterà\npiù.\n4. RE 2 e RE 1 lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla loro situazione finanziaria. Nella misura in cui sono generiche e volte unicamente a criticare in modo indefinito l’operato della curatrice, le censure sfuggono alla disanima della scrivente autorità e sono pertanto irricevibili."}