La censura secondo cui si poteva prescindere dall’effettuare una perizia sulle capacità genitoriali cade pertanto nel vuoto. 3. RE 2 e RE 1 contestano inoltre di essere soccombenti all’esito della procedura. Sarebbe, a loro dire, pacifico che “le misure di sostegno in questione” non necessitavano di un preventivo accertamento peritale tanto oneroso. Al riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici.